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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.12.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
1.12.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 149 milioni di euro annui aggiungere le seguenti: nonché di ulteriori 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A copertura dell'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».