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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
1.10.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A favore dei soggetti che alla data dei 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché di sovvenzioni regionali, aventi sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».