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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.4. in Assemblea riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2011  [ apri ]
2.4.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente con le seguenti: sia mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, sia per mezzo di concorsi a livello nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 3 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 8-ter.
8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.