stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2011  [ apri ]
1.4.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010» sono soppresse.