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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 4274

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2011  [ apri ]
12.01.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.
(Progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria
on-line).

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avviare un progetto pilota di telemedicina, ossia un servizio sanitario praticato a distanza grazie agli attuali strumenti tecnologici, attivabile prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è maggiore la carenza del personale medico. Per telemedicina si intende:
a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;
b) i teleconsulti, che consentono al medico di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nel diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;
c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche e simili), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzati dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;
d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministero della salute di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentite le parti sociali e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative e i criteri per l'attuazione del progetto pilota di cui al presente articolo.