Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Gli organi collegiali degli ordini delle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, rimangono in carica per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo si procede al rinnovo dei suddetti organi, ai sensi della normativa vigente.