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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0100. in Assemblea riferita al C. 4274-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2011  [ apri ]
1.0100.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Apparecchiature a risonanza magnetica). - 1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
3. Il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. n. 542.

Il Governo
1.0100.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Apparecchiature a risonanza magnetica). - 1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
3. II Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. n. 542.

Il Governo