Sostituirlo con il seguente:
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).
1. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici)».