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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2012  [ apri ]
25.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

  1. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici)».