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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2012  [ apri ]
21.1.

  Premettere i seguenti commi:
  01. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In via prioritaria, il predetto ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma complessivo di opere e di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato per concorrere a conseguire l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici e diffusi di risanamento idrogeologico e con interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati, anche al fine di superare le criticità presenti nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue.
  02. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinati da un Segretario generale».