Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, foraggi e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato. A tali impianti di essiccazione non si applica il paragrafo 2, di parte III di Allegato I alla Parte V del presente decreto; inoltre ai medesimi impianti di essiccazione si applica esclusivamente il valore limite di emissione per le polveri di 250 mg/Nm3.