Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici).
Gli apparati e gli impianti per i quali viene richiesto l'accertamento di cui al comma 1 devono essere attivati entro i dodici mesi successivi al rilascio del parere».