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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2012  [ apri ]
25.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il soggetto che ha presentato l'istanza di autorizzazione per la installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; il contributo è calcolato in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».