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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2012  [ apri ]
25.3. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.
  1-quater. Il contributo previsto al precedente comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-ter sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni a delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-bis e al comma 1-ter è stabilito pari ad euro 250,00.».

ident. 25.4.
25.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.
  1-quater. Il contributo previsto al precedente comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-ter sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni a delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-bis è stabilito pari ad euro 516,00; l'onere del contributo previsto al comma 1-ter è stabilito pari ad euro 150,00».

ident. 25.4.