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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2012  [ apri ]
13.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Utilizzo di terre e rocce da scavo di dimensioni inferiori a 6000mc).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto prevista dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il «set analitico minimale» da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse. Le eventuali analisi dovranno essere eseguite in virtù di un campione ogni 1.000 m3 di materiale se non omogeneo;
   c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modifiche.

  2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali oppure che siano state stoccate per futuri utilizzi in apposita area, anche presso soggetti terzi, fermo restando che la sua destinazione d'uso sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzata in conformità alla vigente disciplina urbanistica ed igienico sanitaria per lo stoccaggio di prodotti per le costruzioni.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.