Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Materiali di riporto).
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lett. b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere considerati sottoprodotti.