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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/10/2011  [ apri ]
3.06.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di trasporto di rifiuti agricoli).

1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, all'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, ossia in maniera non ordinaria e non regolare fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi siano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi.