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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/10/2011  [ apri ]
3.05.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.
(Trasporto di rifiuti agricoli).

1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi ad appositi centri operanti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 i trasporti ai predetti centri, effettuati direttamente dai produttori agricoli per non più di quattro volte l'anno, delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti:
a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
b) trenta litri di olio esausto per singolo trasporto.