Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Attribuzione caratteristica «ecotossico» ai rifiuti).
« 1. La caratteristica «ecotossico» (H14) viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà modificare o sostituire tali modalità con il decreto di cui all'articolo 184, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; restano comunque esclusi da tale determinazione i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico, tra i quali il conferimento a impianti di incenerimento/coincenerimento e la discarica».