Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 4.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
«1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".