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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.011. in Assemblea riferita al C. 4240-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2012  [ apri ]
2.011.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pulizia manutentiva delle reti fognarie). - 1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo ove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298».