Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le predette associazioni devono annotare, in apposito registro da esibire dietro richiesta delle Amministrazioni competenti, quantità e qualità dei materiali residui, nonché l'operatore a cui vengono conferiti; gli operatori autorizzati devono, altresì, rilasciare ricevuta con descrizione puntuale della qualità e della quantità dei materiali ricevuti.