Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze, materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose».
b) al comma 2, alinea, le parole da: «dei rifiuti pericolosi» fino a: «materiali,» sono soppresse.