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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4240

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/10/2011  [ apri ]
3.07.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
2. Nelle zone, incluse quelle site nelle isole minori, in cui la caratteristiche della rete viaria siano tali da rendere estremamente difficile o impossibile l'accesso dei veicoli attrezzati ad effettuare la raccolta, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono, se non pericolosi e nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti che siano scientificamente riconosciute, anche essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.».

Il Relatore