stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.22.  nelle commissioni riunite I-IV in sede referente riferita al C. 4220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2011  [ apri ]
1.22.
inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è aggiunto il seguente comma: 1-bis. In attesa dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 9, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al personale di cui al comma precedente, che alla data del 1 gennaio 2011 abbia maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, in ordine di ruolo, il grado di ispettore superiore-sostituito ufficiale di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti.