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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19.  nelle commissioni riunite I-IV in sede referente riferita al C. 4220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2011  [ apri ]
1.19.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2011 dalle disposizioni di cui al successivo comma 4-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.