Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'entità, la ripartizione e i tempi di erogazione dei trattamenti una tantum devono essere individuati attraverso le procedure di concertazione e contrattazione e recepite da appositi decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 195 del 12 maggio 1995.