Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le somme del fondo di cui al comma 1, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'anno successivo, anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno. Le modalità sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, adottato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.