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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03.  nelle commissioni riunite I-IV in sede referente riferita al C. 4220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2011  [ apri ]
1.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nello stesso ambito regionale. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.
2. Ai fini del completamento degli interventi di cui al comma 1, ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disponibilità di cui alla lettera a), comma 1, del citato articolo 18 per una quota pari a 36 milioni di euro, all'uopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ad esclusione di quelle già altrimenti finalizzate ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, sono trasferite per la medesima cifra per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, articolo 18; conseguentemente le dotazioni di cui alla lettera a) sono ridotte per la medesima quota.