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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite I-IV in sede referente riferita al C. 4220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2011  [ apri ]
1.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1a categoria - grandi invalidi - e del 10 per cento ai titolari dalla 2a all'8a categoria per invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 per cento e del 90 per cento annuo.