Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1a categoria - grandi invalidi - e del 10 per cento ai titolari dalla 2a all'8a categoria per invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 per cento e del 90 per cento annuo.