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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al C. 4220-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2011  [ apri ]
1.22.
inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. In attesa dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 9, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al personale di cui al comma precedente, che alla data del 1o gennaio 2011 abbia maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, in ordine di ruolo, il grado di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti.»