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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 4219

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2011  [ apri ]
1.2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 2364, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
b) il secondo periodo è abrogato.

1-bis. All'articolo 154-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».