Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione della presente legge.