Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Regolamenti).
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la Lingua Italiana e la Lingua dei Segni Italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;
c) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
d) recano disposizioni volte a promuovere anche in sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;
e) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
f) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;
g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.