Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).
1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 13, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:
a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;
b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione.
3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è garantito l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.