Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;.