All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 23 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «può essere imposta» sono aggiunte le seguenti: «o concessa»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta possono essere ridotte o soppresse prestazioni personali o patrimoniali che si presentino come esorbitanti o ingiustificate rispetto a prestazioni similari».