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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.100. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2011  [ apri ]
4.100.
approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali è consentito il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'affidamento alle Commissioni parlamentari competenti, secondo i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della funzione di controllo sulla finanza pubblica sia con riferimento all'equilibrio tra entrate e spese sia con riferimento alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni;
g) l'istituzione di un organismo indipendente presso il Parlamento al quale attribuire compiti di analisi, verifica e valutazione in materia di finanza pubblica, con organizzazione e funzionamento disciplinati dalle Camere, d'intesa tra loro, nell'esercizio della relativa autonomia costituzionale;
h) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali garantiti dagli altri livelli di governo.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità di compensazione volte a garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese a livello nazionale o di ciascuna regione nei casi di cui alla lettera b) del presente comma;
d) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui al presente articolo è approvata entro il 28 febbraio 2013;
all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

Le Commissioni