stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2011  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 97 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio tra le entrate e le spese dei rispettivi bilanci.
La spesa delle amministrazioni pubbliche nel suo insieme non può superare il quarantacinque per cento del prodotto interno lordo. Eventuali violazioni emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo quinquennio».