All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte consequenziale Art. 4-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in particolare, che le Camere, in sede di Decisione di programmazione annuale di finanza pubblica, stabiliscono il livello massimo della spesa pubblica al quale dovranno conformarsi sia la legge di bilancio sia le leggi di spesa approvate successivamente.