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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.17. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2011  [ apri ]
1.17.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1 - 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, al fine di garantire la corretta disciplina di bilancio e attuare i principi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico. I saldi complessivi di bilancio sono definiti dal Governo e non possono essere oggetto di modifiche parlamentari.
I bilanci dello Stato, degli enti di cui all'articolo 114 e di tutti gli altri enti compresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche si conformano, ordinariamente, al principio del pareggio strutturale di bilancio, da rispettare anche a consuntivo.
Eccezioni al principio ordinario del pareggio strutturale di bilancio possono essere introdotte, con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, per fare fronte a calamità naturali o a situazioni economiche e sociali straordinarie, comunque privilegiando le esigenze di intervento in conto capitale. La legge indica altresì il limite massimo dell'indebitamento, che non può superare il 3 per cento in rapporto al prodotto interno lordo nominale, nonché il relativo piano di rientro, da completare entro i tre anni successivi. In caso di situazioni economiche e sociali straordinarie di particolare emergenza, con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, possono essere disposte deroghe al limite di cui al periodo precedente.
Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi o maggiori tributi e spese, indicando i mezzi con cui fare fronte alle spese per tutta la loro durata.
I bilanci dello Stato, degli enti di cui all'articolo 114 e di tutti gli altri enti compresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche sono redatti in modo da garantirne la trasparenza e la conoscibilità nei riguardi dell'opinione pubblica in relazione alla natura, all'entità e alla destinazione delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti, anche al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento della corretta disciplina di bilancio.
La legge di contabilità disciplina le modalità per la verifica del rispetto della regola a consuntivo e gli eventuali meccanismi sanzionatori in caso di violazione del principio.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.