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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2011  [ apri ]
1.03.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis. - È istituito il Consiglio di stabilità per prevenire la formazione di disavanzi di bilancio e per assicurare la costante vigilanza sull'equilibrio dei conti pubblici e sulla stabilità della finanza pubblica.
La legge regola la composizione, i criteri di nomina e di finanziamento del Consiglio di stabilità, al fine di garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la qualità delle analisi svolte.
Al Consiglio di stabilità sono attribuiti i seguenti compiti:
a) la sorveglianza e il controllo costanti degli andamenti di bilancio;
b) la supervisione sulla gestione dei bilanci pubblici;
c) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari e del rispetto ordinario del principio del pareggio di bilancio;
d) la determinazione dei principi regolatori per l'elaborazione e l'attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio, nonché l'individuazione delle condizioni e delle procedure per l'accertamento di un'imminente emergenza di bilancio;
e) la supervisione sulle modalità di accertamento dell'effettiva esistenza di fatti eccezionali, in grado di causare un'emergenza di bilancio;
f) la supervisione e la vigilanza sui programmi di ricorso straordinario a disavanzi di bilancio;
g) la supervisione e la vigilanza sulla rimodulazione delle poste di bilancio per il rientro dal disavanzo pubblico;
h) la funzione di informazione periodica nei riguardi delle Camere circa gli esiti della propria attività e circa le condizioni della finanza e della contabilità pubblica.

Le decisioni e gli esiti della vigilanza svolta dal Consiglio di stabilità, insieme con la documentazione allegata alle decisioni, sono pubblicati ogni tre mesi nel sito internet dello stesso Consiglio».