Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis. - Le leggi che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate devono indicare i mezzi per farvi fronte nell'intero periodo della loro applicazione.
Tali mezzi non possono ordinariamente consistere in entrate provenienti da indebitamento. È in ogni caso vietata l'utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle leggi, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o la Corte dei conti possono ricorrere alla Corte costituzionale e sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.