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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.01. in III Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2011  [ apri ]
7.01.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. Agli intermediari finanziari abilitati, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, deposito, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) intermediari abilitati: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;
b) finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui alla lettera a);
c) mina antipersona: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;
d) munizioni e sub-munizioni a grappolo (cluster): ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, dell'utilizzo, della riparazione, della promozione, della vendita, della distribuzione, dell'importazione, dell'esportazione, del deposito, della detenzione o del trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo. Nello stesso termine, la Banca d'Italia indica l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui al comma 1.
4. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al presente articolo, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso le sedi degli stessi.
5. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
7. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate in mercati regolamentati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di cui fa parte una società quotata.