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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/09/2011  [ apri ]
3.2. (nuova formulazione)
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati».

3.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 118 della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati».