Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'erogazione di servizi pubblici essenziali è riservata all'iniziativa economica privata, salvo che, per finalità di preminente interesse generale e per garantire efficienza ed efficacia, la legge non consenta agli enti pubblici l'esercizio dell'attività economica.»