Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nei bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono riconosciuti punteggi ai lavoratori interinali che hanno lavorato presso la pubblica amministrazione che indice il concorso nelle qualifiche per le quali il concorso è stato bandito. I punteggi previsti sono attribuiti in misura proporzionale alla durata del rapporto o dei rapporti di lavoro svolti presso la pubblica amministrazione.