Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: alle amministrazioni predette fino alla fine del periodo con le seguenti: le amministrazioni di cui al comma 1 che intendono indire nuove procedure concorsuali devono coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.