Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.»;
b) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4;
1-ter. Al CNSAS, in quanto associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, si applicano le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui legge 7 dicembre 2000, n. 383»;
c) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-ter Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-ter è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica ENAC-CNSAS. La partecipazione alla commissione paritetica non dà titolo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese, comunque denominati».