Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Risorse oggetto di cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane). - 1. Le risorse oggetto della cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono riferite unicamente alla quota base del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.